Allegato 5 Art 71 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche

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Nome e indirizzo dell’impresa

Retelit Digital Services S.p.A., sede legale: via Pola 9, Milano - 20124.
P.IVA 12862140154 - REA: MI-1592702

Servizi telefonici accessibili al pubblico

  • Tutte le informazioni legate alle offerte sottoscrivibili possono essere consultate attraverso i prospetti informativi presenti all’interno della pagina di TRASPARENZA TARIFFARIA.
  • L'elenco dei servizi offerti con il dettaglio delle loro caratteristiche principali, è disponibile sul nostro sito alla sezione SERVIZI.
  • È possibile consultare la copertura tecnologica dei servizi offerti e i livelli minimi di qualità nella sezione del sito TRASPARENZA TECNICA .
    La copertura dei servizi offerti è consultabile anche attraverso la nostra MAPPA INTERATTIVA.
  • Per informazioni relative all'assistenza post-vendita, consultare la pagina CONTATTI.
  • Per informazioni relative alle Condizioni Generali di Contratto si rimanda alla pagina del sito TRASPARENZA TARIFFARIA.
  • Tutte le informazioni circa le tariffe generali possono essere consultate attraverso i prospetti informativi presenti all’interno della pagina TRASPARENZA TARIFFARIA .
  • Per consultare le condizioni di offerta agevolata per chi ha disabilità visive e uditive visitare la pagina AGEVOLAZIONI PER PERSONE CON DISABILITÀ.
  • Le informazioni di dettaglio della carta dei servizi e degli indicatori di qualità sono disponibili alla pagina QUALITÀ E CARTA DEI SERVIZI.

Tempi di prescrizione delle fatture ai sensi della normativa vigente

Le fatture relative ai servizi di comunicazione elettronica si prescrivono in due anni dalla data di esigibilità, salvo interruzione del termine ai sensi della normativa vigente.

Dispositivi di risoluzione delle controversie

A valle di un reclamo (claim) già presentato, Il cliente che non si ritiene soddisfatto, può ricorrere alle procedure di conciliazione.
Tali procedure possono essere avviate dinanzi ai Co.re.com che operano, su delega dell’Agcom, a livello regionale, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera n. 203/18/CONS e s.m.i. (“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche” o anche “Regolamento”).
Nel caso di procedure disciplinate dal Regolamento, le stesse sono avviate tramite l’istanza di tentativo obbligatorio di conciliazione presentata al Co.re.com (cd. UG) competente tramite la piattaforma online “Conciliaweb”.
In caso di fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, il Cliente può chiedere la definizione della controversia al Co.re.com competente, o direttamente all’Autorità nel caso di controversie che attengono ai disservizi occorsi in occasione del passaggio a un altro operatore (cd. GU14). Altrimenti, può rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.
Si precisa che l’unica procedura che costituisce condizione di procedibilità in giudizio è il tentativo obbligatorio di conciliazione (UG). Ai fini del ricorso giurisdizionale, la condizione di procedibilità si considera, comunque, avverata trascorsi 30 giorni dalla proposizione dell’istanza di conciliazione. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale fino alla scadenza del predetto termine.
Contestualmente alla proposizione dell’istanza per il tentativo di conciliazione, o per la definizione della controversia, o nel corso delle due procedure, il cliente può chiedere ai Co.re.com l’adozione di provvedimenti temporanei d’urgenza (cd. GU5), che possano garantire la continuità del servizio, o far cessare forme di abuso da parte dell’operatore, fino al termine della procedura conciliativa o di definizione.

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