Nome e indirizzo dell’impresa
Retelit Digital Services S.p.A., sede legale: via Pola 9, Milano - 20124.
P.IVA 12862140154 - REA: MI-1592702
Servizi telefonici accessibili al pubblico
- Tutte le informazioni legate alle offerte sottoscrivibili possono essere consultate attraverso i prospetti informativi presenti all’interno della pagina di TRASPARENZA TARIFFARIA.
- L'elenco dei servizi offerti con il dettaglio delle loro caratteristiche principali, è disponibile sul nostro sito alla sezione SERVIZI.
- È possibile consultare la copertura tecnologica dei servizi offerti e i livelli minimi di qualità nella sezione del sito TRASPARENZA TECNICA .
La copertura dei servizi offerti è consultabile anche attraverso la SEGUENTE PAGINA. - Per informazioni relative all'assistenza post-vendita, consultare la pagina CONTATTI.
- Per informazioni relative alle Condizioni Generali di Contratto si rimanda alla pagina del sito TRASPARENZA TARIFFARIA.
- Tutte le informazioni circa le tariffe generali possono essere consultate attraverso i prospetti informativi presenti all’interno della pagina TRASPARENZA TARIFFARIA .
- Per consultare le condizioni di offerta agevolata per chi ha disabilità visive e uditive visitare la pagina AGEVOLAZIONI PER PERSONE CON DISABILITÀ.
- Le informazioni di dettaglio della carta dei servizi e degli indicatori di qualità sono disponibili alla pagina QUALITÀ E CARTA DEI SERVIZI.
Servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, informazioni sull'accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante o limitazioni di quest'ultima
Il Cliente si assume ogni responsabilità circa l’utilizzo delle numerazioni Voip fornite da Retelit Digital Services S.p.A. che risultano attestate presso la sede indicata dal Cliente al momento della richiesta di attivazione. Sono demandate al Cliente la facoltà di attivazione della visibilità del numero chiamante in suo possesso e il rispetto di quanto previsto dalla delibera AGCOM n. 11/06/CIR e s.m.i. relativamente all’uso nomadico delle numerazioni al di fuori dell'ambito distrettuale di appartenenza. Per le chiamate ai servizi di emergenza, nel caso di utilizzo nomadico della numerazione da parte del Cliente, non si garantisce la localizzazione del chiamante. Eventuali richieste di localizzazione che dovessero pervenire dai soggetti preposti, saranno evase fornendo l'indirizzo dichiarato dal cliente in fase di sottoscrizione del contratto.
Tempi di prescrizione delle fatture ai sensi della normativa vigente
Le fatture relative ai servizi di comunicazione elettronica si prescrivono, per gli utenti qualificabili come consumatori ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 206/2005, in due anni dalla data di esigibilità, salvo interruzioni di legge. Per gli altri utenti si applica il termine ordinario di prescrizione di cinque anni.
Dispositivi di risoluzione delle controversie
A valle di un reclamo (claim) già presentato, Il cliente che non si ritiene soddisfatto, può ricorrere alle procedure di conciliazione.
Tali procedure possono essere avviate dinanzi ai Co.re.com che operano, su delega dell’Agcom, a livello regionale, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera n. 203/18/CONS e s.m.i. (“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche” o anche “Regolamento”).
Nel caso di procedure disciplinate dal Regolamento, le stesse sono avviate tramite l’istanza di tentativo obbligatorio di conciliazione presentata al Co.re.com (cd. UG) competente tramite la piattaforma online “Conciliaweb”.
In caso di fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, il Cliente può chiedere la definizione della controversia al Co.re.com competente, o direttamente all’Autorità nel caso di controversie che attengono ai disservizi occorsi in occasione del passaggio a un altro operatore (cd. GU14). Altrimenti, può rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.
Si precisa che l’unica procedura che costituisce condizione di procedibilità in giudizio è il tentativo obbligatorio di conciliazione (UG). Ai fini del ricorso giurisdizionale, la condizione di procedibilità si considera, comunque, avverata trascorsi 30 giorni dalla proposizione dell’istanza di conciliazione. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale fino alla scadenza del predetto termine.
Contestualmente alla proposizione dell’istanza per il tentativo di conciliazione, o per la definizione della controversia, o nel corso delle due procedure, il cliente può chiedere ai Co.re.com l’adozione di provvedimenti temporanei d’urgenza (cd. GU5), che possano garantire la continuità del servizio, o far cessare forme di abuso da parte dell’operatore, fino al termine della procedura conciliativa o di definizione.